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Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

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Si pubblica l’O.M. n.7 del 9 marzo 2015 – Indizione Elezioni – con l’indicazione dei termini e delle modalità dell’elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti.

Riepiloghiamo in sintesi cosa devono fare le scuole.

Entro il 13 marzo le scuole devono istituire la commissione elettorale d'istituto, composta da cinque membri con personale della scuola: il Dirigente scolastico, due docenti e due Ata. La commissione, che si insedia il giorno successivo, cioè il 14 marzo, deve predisporre le liste degli elettori, gestire le operazioni di voto, effettuare lo scrutinio, redigere i relativi verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali e trasmettere tali cifre elettorali al livello provinciale, dove è costituito un più snello nucleo elettorale, costituito da tre membri con personale dell'amministrazione. Quest'ultimo non svolge l'attività tipica di una commissione elettorale, ma si limita a riassumere i voti di lista e di preferenza risultanti dalle tabelle riassuntive contenute nel verbale, trasmesso per PEC, dalle commissioni di istituto operanti nell'ambito di competenza. Tale conteggio viene poi trasmesso a livello regionale presso cui opera uno stesso nucleo con identica funzione e composizione che invece si relaziona direttamente con la struttura operante a livello ministeriale.

Entro il 17 marzo il Dirigente scolastico deve acquisire l’elenco generale del personale in servizio, distinto per categoria professionale ed entro il 20 marzo deve avvenire la formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori.

Il 23 marzo è il termine per ricevere eventuali ricorsi sulla compilazione degli elenchi provvisori degli elettori, che dovranno essere esaminati entro il 26 marzo, data in cui deve avvenire la formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori.

Entro il 26 marzo 2015 possono essere ricevute eventuali richieste di spostamenti di elenco a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie successivi alla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettoried entro la stessa data si deve procedere all'esame delle istanze di autorizzazione a votare presso una scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale comandato, fuori ruolo.

Entro il 27 aprile deve essere assunta la decisione di richieste di spostamento elenco dopo la data di formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori, devono essere affisse le liste degli elettori nei locali del seggio, è necessario definire i seggi, predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio, rilasciare le dichiarazioni attestanti la qualità di elettore.

Lo scrutinio deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, cioè dopo le ore 15 del 28 aprile e deve concludersi nello stesso giorno delle votazioni, salvo di casi estrema necessità, con la compilazione dei verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali.

Entro il giorno successivo a quello delle votazioni (29 aprile 2015) o dell’eventuale altro termine di chiusura dello scrutinio la commissione deve effettuare la comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite PEC.

Al termine di tutte le operazioni elettorali, è necessario depositare il materiale elettorale presso la segreteria dell’istituzione scolastica.

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